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Ordinanza — n. 6422/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion falls within trial court's authority under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6422/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for burglary with aggravated circumstances. The appellant argued against the imposed sentence, but the court found both grounds for review to be unfounded based on established principles. The decision rests on the principle that sentencing gradation is a discretionary power of the trial judge, immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty falls within the discretion of the judge of the merits, making it inadmissible to criticize in the cassation trial a new evaluation of the appropriateness of the penalty, which, as in the case examined, is not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion burglary aggravated cassation inadmissibility Italian Penal Code judicial arbitrariness indagine per furto luogo del reato prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrarlo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC DRAGO nato a NAPOLI il 24/11/1980 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dragutinovic Drago ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, pluriaggravato; Ritenuto che i due motivi di ricorso entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati alla luce dei seguenti consolidati principi: - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142); - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Elisabetta'M rosini DEPOSITATO IN CAT..'Q