Cassation court dismisses appeal for generic grounds and failure to cite specific sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Mannino inadmissible, rejecting his claims regarding the admissibility of the prosecutor's appeal and the application of the aggravated theft charge. The court found the appellant's arguments generic, assertive, and lacking a necessary comparison with the lower court's reasoning, while also noting that some factual criticisms were not suitable for this stage of proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are merely assertive without specific legal citations, fail to contrast with the lower court's reasoning, or present factual criticisms inappropriate for this procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO GIUSEPPE nato a ADRANO il 18/04/196:3 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, in riforma della pronunzia di primo grado, ha condannato Mannino Giuseppe per il reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570/1960 aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, nonchè erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato ritenuto in sentenza ed alla contestata aggravante.
3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico in quanto la censura è esposta in termini meramente assertivi. Gli ulteriori motivi sono parimenti generici in quanto omettono il doveroso confronto con la motivazione della sentenza e in parte prospettato censure in fatto indeducibili in questa sede.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il P7s._(s.j8nte DEPOSITATO IN CA EWA ocìv, 23 F E