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Ordinanza — n. 6416/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after Law 103/2017 required defense counsel to act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition after Law 103/2017 removed this right, reserving it exclusively for defense counsel. Although the defendant had previously waived certain appeal arguments via a settlement agreement, the court held that this waiver did not extend to the procedural defect of the filing method. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 103/2017: Following the enactment of Law 103/2017, which modified Article 613 of the Code of Criminal Procedure, the right to personally file a cassation appeal was abolished, and such acts must now be exclusively performed by a defense attorney registered in the appropriate roll.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing Law 103/2017 defense counsel procedural inadmissibility waiver of grounds court costs partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I.
Law 103/2017
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Art. 599-bis c.p.p.
di Bolzano ha confermato la condanna di Helt Franca per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 599-bis c.p
di Bolzano ha confermato la condanna di Helt Franca per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELT FRANCA nato a ROVERETO il 08/11/1975 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdat-e-avvise-r34-1e-pa-rt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano ha confermato la condanna di Helt Franca per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante dì cui all'art.114 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Non di meno la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il