Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded genericity regarding sentencing balance under Article 69 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fernando De Mitri's appeal against the Brescia Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued that the sentencing balance failed to properly weigh mitigating circumstances, but the court found this argument generic and lacking in substance. Consequently, the appeal was rejected as preposterous, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4 cod. pen.; An appeal claiming a failure to express the prevalence of mitigating circumstances in the sentencing balance is inadmissible if it is manifestly unfounded, absolutely generic, and disregards the statutory prohibition against such generic arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI FERNANDO nato a GALATINA il 08/06/1968 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Mitri Fernando ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agki artt. 624 e 625 cod. pen., con riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al giudizio di bilanciamento non espresso in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti - è manifestamente infondato e affetto da genericità assoluta, poiché non tiene conto del divieto di cui all'art. 69, comma quarto cod. pen., che già aveva evidenziato la Corte di appello (pag. 4 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabettrosini S