Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6412/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special bar counsel and procedural defects under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of a lawyer registered on the special barroll for cassation proceedings. The appellant, Di Santo Patrizia, challenged a lower court conviction for the crime of provoking a riot, but failed to comply with mandatory representation requirements. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without formalities and ordered the appellant to pay the costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a lawyer registered on the special barroll, rendering the appeal subject to immediate declaration of inadmissibility without further procedural formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility special barroll requirement Criminal Procedure Code procedural defects Cassa delle ammende difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., suscettibile di declaratoria senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 582 cod. pen
Gaetano Golino, la sentenza del giudice di Pace di Campobasso che l'ha dichiarata responsabile, tra l'altro, del reato di cui all'art. 582 cod. pen.; e che l'impugnazione è stata qualificata come ricorso per cassazione, in quanto la sentenza in parola non è appellabile;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTO PATRIZIA nato a NAPOLI il 21/01/1983 avverso la sentenza del 08/04/2019 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO_ dato avviso alle parti-ni udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Di Santo Patrizia ha impugnato, per il tramite dell'avv. Gaetano Golino, la sentenza del giudice di Pace di Campobasso che l'ha dichiarata responsabile, tra l'altro, del reato di cui all'art. 582 cod. pen.; e che l'impugnazione è stata qualificata come ricorso per cassazione, in quanto la sentenza in parola non è appellabile;

Rilevato che il ricorso non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che pertanto ricorrere una causa di inammissibilità ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., suscettibile di declaratoria senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (di talchè non rileva la mancata notifica all'imputata dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore Il P