Cassation court dismisses appeals against aggravated affray conviction for being inadmissible and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Giovanni and Salvatore Cutaia inadmissible and unfounded. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated affray, arguing against the sentence and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the first two grounds were merely repetitive of already dismissed arguments and the third lacked sufficient factual basis under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 588, comma secondo, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce previously rejected arguments or fail to provide a congruent reference to decisive elements when denying mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUTAIA GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 09/12/1990 CUTAIA SALVATORE nato a MAZZARINO il 09/06/1968 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati, Cutaia Giovanni e Cutaia Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa aggravato ai sensi dell'art. 588, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla configurabilità del reato di rissa e sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen. - sul tema cfr. Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 272557); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il