Ordinanza — n. 6407/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI LUCIANO nato a CARMAGNOLA il 13/07/1979 avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vailatti Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che dubitano della corretta identificazione e individuazione dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAILATTI LUCIANO nato a CARMAGNOLA il 13/07/1979 avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vailatti Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che dubitano della corretta identificazione e individuazione dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); Ritenuto che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi contenuti nella memoria successivamente depositata; chiarito, in ogni caso, che non si è verificata alcuna violazione del principio costituzionale del contraddittorio, poiché l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni raccolte in sede di indagine (e del riconoscimento) è conseguenza della libera scelta dell'imputato di optare per il giudizio abbreviato, garantendosi la riduzione di un terzo della pena; di talchè risultano inconferenti i richiami alla giurisprudenza interna e sovranazionale che si è pronunciata in casi ben diversi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Cons