Ordinanza — n. 6406/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIKO ARMANDO nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAil dato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aliko Armando ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza nei suoi confronti per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena infitta, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6406/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza nei suoi confronti per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena infitta, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIKO ARMANDO nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAil dato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aliko Armando ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha pronunciato sentenza nei suoi confronti per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena infitta, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente El