Ordinanza — n. 6405/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIO CIRO nato a NAPOLI il 07/01/1967 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pollio Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per furto di beni del valore di 30.000,00 euro; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il valore dei beni sottratti è stato dimostrato sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 7, cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il valore dei beni sottratti è stato dimostrato sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIO CIRO nato a NAPOLI il 07/01/1967 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pollio Ciro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per furto di beni del valore di 30.000,00 euro; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il valore dei beni sottratti è stato dimostrato sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente E