Ordinanza — n. 6402/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 22/11/1964 avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berlingeri Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il motivo di ricorso, formalmente dedotto come violazione di legge sostanziale, denuncia l'inosservanza di una norma processuale (l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non previsto a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità) e si risolve, comunque, nella devoluzione di doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 192, comma 2, cod. proc. pen., non previsto a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità) e si risolve, comunque, nella devoluzione di doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 22/11/1964 avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Berlingeri Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il motivo di ricorso, formalmente dedotto come violazione di legge sostanziale, denuncia l'inosservanza di una norma processuale (l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non previsto a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità) e si risolve, comunque, nella devoluzione di doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta,Morosini Stef(al Palla - ),(A