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Ordinanza — n. 6400/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting arguments on liability and sanction treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet the threshold of specificity required by law. The appellant argued regarding liability and sanction treatment, but the court found these grounds generic and unrelated to the decision's nature. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments regarding liability or sanction treatment do not justify admissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal specificity requirement procedural costs sanction treatment review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEGLIA NICOLA nato a BARLETTA il 11/10/1981 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ceglia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto dall'imputato; Ritenuto che i motivi proposti - sui punti della responsabilità e del trattamento sanzionatorio - sono generici, poiché non colgono la natura e l'oggetto della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside