Ordinanza — n. 6399/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURANO SALVATORE MAURIZIO nato a MENFI il 11/08/1968 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turano Salvatore Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 223-216 legge fall. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al riconoscimento della recidiva - è affetto da genericità assoluta, poiché la recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado come ha già osservato la Corte di appello (pag. 7), circostanza e risposta del tutto ignorate dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 223-216 legge fall. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al riconoscimento della recidiva - è affetto da genericità assoluta, poiché la recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado come ha già osservato la Corte di appello (pag. 7), circostanza e risposta del tutto ignorate dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURANO SALVATORE MAURIZIO nato a MENFI il 11/08/1968 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turano Salvatore Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 223-216 legge fall. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - afferente al riconoscimento della recidiva - è affetto da genericità assoluta, poiché la recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado come ha già osservato la Corte di appello (pag. 7), circostanza e risposta del tutto ignorate dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso, meramente pretestuoso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid