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Ordinanza — n. 6396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITA DRAGOS LUCIAN nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lita Dragos Lucian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del furto e alla recidiva specifica e infraquinquennale;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 6396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena riduzione della pena attenuazione della pena principio della doppia incriminazione modifica della sentenza ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITA DRAGOS LUCIAN nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lita Dragos Lucian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del furto e alla recidiva specifica e infraquinquennale;

Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si eccepisce il maturare dei termini prescrizionali del reato, in ragione dell'avvenuto giudizio di bilanciamento tra contrapposte circostanze; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; Considerato che il reato in contestazione è stato commesso il 21 settembre 2009 e che il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni venti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere est