Ordinanza — n. 6395/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 JANANE SOUAD nato il 08/12/1976 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, gli imputati, Candela Antonino e Janane Souad ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Ritenuto che i due motivi di ricorso — che deducono la grossolanità del falso — sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 6395/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. Ritenuto che i due motivi di ricorso — che deducono la grossolanità del falso — sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 JANANE SOUAD nato il 08/12/1976 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, gli imputati, Candela Antonino e Janane Souad ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Ritenuto che i due motivi di ricorso — che deducono la grossolanità del falso — sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisa ltorosini Stefano) 53 tti ( DEPOSITATO IN CA(."'- LE