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Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIROLAMO nato a CATANIA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trapani Girolamo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica reati violenti trauma cranioencefalico collisione in una rotatoria tentate lesioni personali gravi oltraggio alla corte
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANI GIROLAMO nato a CATANIA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trapani Girolamo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di rissa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo, che deduce l'omessa motivazione in punto di recidiva, è manifestamente infondato alla luce delle specifiche ragioni, illustrate in sentenza, che hanno condotto il giudice di merito a giustificare il riconoscimento dell'istituto in rassegna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il