Ordinanza — n. 6393/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGALLO GIUSEPPE nato a ERICE il 30/01/1969 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fugallo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché si risolve in considerazioni astratte prive di riferimenti a elementi concreti relativi alla fattispecie in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6393/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché si risolve in considerazioni astratte prive di riferimenti a elementi concreti relativi alla fattispecie in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGALLO GIUSEPPE nato a ERICE il 30/01/1969 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fugallo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché si risolve in considerazioni astratte prive di riferimenti a elementi concreti relativi alla fattispecie in rilievo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Elisabetta N1)úosini Stefgo -ru4-(4