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Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI MANUEL nato a VERONA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gabrielli Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unica doglianza - afferente alla congruità del trattamento sanzionatorio - riproduce analoga questione già ampiamente vagliata dal giudice di merito e si rivela intrinsecamente generica laddove non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a mitigare una pena già prossima ai minimi edittali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6392/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unica doglianza - afferente alla congruità del trattamento sanzionatorio - riproduce analoga questione già ampiamente vagliata dal giudice di merito e si rivela intrinsecamente generica laddove non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a mitigare una pena già prossima ai minimi edittali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di false generalità tentata truffa denuncia spontanea uso di un documento falso complicità errore di persona
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI MANUEL nato a VERONA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gabrielli Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i reati cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unica doglianza - afferente alla congruità del trattamento sanzionatorio - riproduce analoga questione già ampiamente vagliata dal giudice di merito e si rivela intrinsecamente generica laddove non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a mitigare una pena già prossima ai minimi edittali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta ¶ilorosini Stef7