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Ordinanza — n. 6390/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6390/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità imputazione di furto abuso di carte-chèques prove acquisite illegalmente truffa in materia di credito usurpazione d'identità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta- Mprosini Stef7.13alla _