Ordinanza — n. 6390/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rinati Samuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (capo A) e di utilizzo illecito di carte di credito (capo B); Ritenuto che i tre motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati in contestazione - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta- Mprosini Stef7.13alla _