Ordinanza — n. 6389/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE ROBERTO nato a MILANO il 07/11/1982 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Paone Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.477-482 cod. pen. Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono affetti da manifesta genericità intrinseca, poiché si esauriscono in affermazioni astratte del tutto prive di legame con il caso concreto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6389/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE ROBERTO nato a MILANO il 07/11/1982 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Paone Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.477-482 cod. pen. Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono affetti da manifesta genericità intrinseca, poiché si esauriscono in affermazioni astratte del tutto prive di legame con il caso concreto;
Considerato che il secondo motivo attiene alla posizione di tale Costa e deduce circostanze del tutto inconferenti con l'oggetto del presente giudizio; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini Stef7 DEP07:TA