Ordinanza — n. 6387/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANEK GABRIEL nato il 21/02/1994 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (afferente al mancato riconoscimento della continuazione con precedente "giudicato") è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6387/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANEK GABRIEL nato il 21/02/1994 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (afferente al mancato riconoscimento della continuazione con precedente "giudicato") è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il