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Ordinanza — n. 6387/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6387/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANEK GABRIEL nato il 21/02/1994 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (afferente al mancato riconoscimento della continuazione con precedente "giudicato") è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6387/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANEK GABRIEL nato il 21/02/1994 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (afferente al mancato riconoscimento della continuazione con precedente "giudicato") è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il