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Ordinanza — n. 6386/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6386/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6386/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCO FRANCESCO nato a CATANIA il 28/11/1971 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le doglianze dedotte (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.) non sono state previamente dedotte come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.) non sono state previamente dedotte come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali importanza del successo d'integrazione controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCO FRANCESCO nato a CATANIA il 28/11/1971 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le doglianze dedotte (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.) non sono state previamente dedotte come motivo di appello; Rilevato, pertanto, che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabettaini Stefa3palla D'EPOSITATO IN