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Ordinanza — n. 6385/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GLAUDI AMILIA nato a ORBASSANO il 14/12/1966 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo coltivato in ricorso - che si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della applicazione di una riduzione ex art. 56 cod. pen. nella misura di un terzo anziché nella misura della metà - è riproduttivo delle medesime doglianze già valutate e respinte dalla Corte di appello, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici: - al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. osta l'abitualità della condotta, desunta dal fatto che l'imputato è gravata da quattro precedenti penali per il reato di furto; - la non occasionalità della condotta e la preordinazione del reato, in uno ai ridetti precedenti penali, giustificano il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; - la misura della pena inflitta (mesi tre di reclusione, sostituiti con la libertà vigilata, ed euro 107 di multa) è da ritenersi congrua alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere espressa dall'imputata nei termini sopra tracciati;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 6385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riduzione della pena attenuazione della pena commisurazione della pena per rapina esecuzione della pena detentiva sostitutiva tentato furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 56 cod. pen
pen., del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della applicazione di una riduzione ex art. 56 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
osta l'abitualità della condotta, desunta dal fatto che l'imputato è gravata da quattro precedenti penali per il reato di furto; - la non occasionalità della condotta e la preordinazione del reato, in uno ai ridetti precedenti penali, giustificano il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GLAUDI AMILIA nato a ORBASSANO il 14/12/1966 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo coltivato in ricorso - che si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della applicazione di una riduzione ex art. 56 cod. pen. nella misura di un terzo anziché nella misura della metà - è riproduttivo delle medesime doglianze già valutate e respinte dalla Corte di appello, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici: - al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. osta l'abitualità della condotta, desunta dal fatto che l'imputato è gravata da quattro precedenti penali per il reato di furto; - la non occasionalità della condotta e la preordinazione del reato, in uno ai ridetti precedenti penali, giustificano il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; - la misura della pena inflitta (mesi tre di reclusione, sostituiti con la libertà vigilata, ed euro 107 di multa) è da ritenersi congrua alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere espressa dall'imputata nei termini sopra tracciati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabtta Morosini Stef7 DFP