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Ordinanza — n. 6383/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO MATTEO nato a CAGNANO VARANO il 02/01/1960 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che i motivi dedotti - che attendono all'omesso accertamento sulla effettiva somministrazione di energia elettrica e alla illogicità della motivazione in merito alla esclusività dell'acceso al vano contatore - non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglienze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - l'energia elettrica "sottomisurata" alimentava il locale pubblico "Quelli della notte" gestito dal ricorrente; - a decorrere dal 1 settembre 2012 l'imputato si era impossessato di un quantitativo di energia elettrica pari a 77.625 Kwh corrispondenti ad euro 14.6000,00; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sottrazione di energia approvvigionamento energetico distribuzione dell'elettricità danneggiamento d'impianti elettrici disturbo elettromagnetico monopolio sulle installazioni elettriche
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO MATTEO nato a CAGNANO VARANO il 02/01/1960 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che i motivi dedotti - che attendono all'omesso accertamento sulla effettiva somministrazione di energia elettrica e alla illogicità della motivazione in merito alla esclusività dell'acceso al vano contatore - non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglienze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - l'energia elettrica "sottomisurata" alimentava il locale pubblico "Quelli della notte" gestito dal ricorrente; - a decorrere dal 1 settembre 2012 l'imputato si era impossessato di un quantitativo di energia elettrica pari a 77.625 Kwh corrispondenti ad euro 14.6000,00; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta orosini Stefpn Palla (), DE-3(7'77ATO IN LLEMA