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Ordinanza — n. 6381/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6381/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA COSIMO nato a CATANZARO il 13/01/1976 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro non si confrontano con la risposta già fornita dalla Corte di appello: - l'imputato «è stato ritrovato nella disponibilità dell'immobile presso il quale risiedeva con il proprio nucleo familiare, indebitamente rifornito della energia elettrica sottratta»; - «il prevenuto ha spontaneamente ammesso di abitare l'appartamento oggetto di controllo, di non essere intestatario di alcuna utenza per l'energia elettrica e quindi di essere beneficiario del rifornimento illecitamente ottenuto»;

Regesto Legislator

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art. 341 cod. pen; Ordinanza — n. 6381/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo - che concerne l'erronea valutazione delle acquisizioni probatorie, esula dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità ex art. 606, cod. proc. pen. e che il terzo motivo - che si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen. - non attiene alla fattispecie in esame, che nulla ha a che fare con l'ipotesi dell'abrogato art. 341 cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sottrazione di energia ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale abuso di impianti di telecomunicazioni consegna dei mezzi ausiliari danneggiamento d'impianti elettrici alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

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art. 341 cod. pen
e che il terzo motivo - che si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA COSIMO nato a CATANZARO il 13/01/1976 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro non si confrontano con la risposta già fornita dalla Corte di appello: - l'imputato «è stato ritrovato nella disponibilità dell'immobile presso il quale risiedeva con il proprio nucleo familiare, indebitamente rifornito della energia elettrica sottratta»; - «il prevenuto ha spontaneamente ammesso di abitare l'appartamento oggetto di controllo, di non essere intestatario di alcuna utenza per l'energia elettrica e quindi di essere beneficiario del rifornimento illecitamente ottenuto»;

Considerato che il secondo motivo - che concerne l'erronea valutazione delle acquisizioni probatorie, esula dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità ex art. 606, cod. proc. pen. e che il terzo motivo - che si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 341 cod. pen. - non attiene alla fattispecie in esame, che nulla ha a che fare con l'ipotesi dell'abrogato art. 341 cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe torosini S