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Ordinanza — n. 6380/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6380/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZARIO NICOLA GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO il 05/04/1976 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza - è generico e manifestamente infondato, in quanto: - la ricognizione in oggetto non è decisiva, poiché l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e i testimoni oculari lo hanno indicato alla polizia come l'autore del tentativo di scasso; - la doglianza poiché poggia su assunti ermeneutici contrastanti con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è pienamente utilizzabile, trattandosi di prova atipica, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria (tra le ultime Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6380/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato tentato furto procedura di sequestro atti impugnabili reato di coazione permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZARIO NICOLA GIOVANNI nato a BUSTO ARSIZIO il 05/04/1976 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza - è generico e manifestamente infondato, in quanto: - la ricognizione in oggetto non è decisiva, poiché l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e i testimoni oculari lo hanno indicato alla polizia come l'autore del tentativo di scasso; - la doglianza poiché poggia su assunti ermeneutici contrastanti con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è pienamente utilizzabile, trattandosi di prova atipica, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria (tra le ultime Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il