Ordinanza — n. 6377/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato in GERMANIA il 12/12/1974 avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in punto di riferibilità della condotta furtiva all'imputato (i fotogrammi sono sfocati e non consentono di distinguere né il volto né i lineamenti dell'autore del furto) - esula dal novero di quelli deducibili in sede di legittimità, poiché propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge processuale perché "si trattava, comunque, di furto di lievissima entità" - non enuclea alcun vizio riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed inoltre è generico laddove sembra invocare una circostanza attenuante non meglio precisata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato in GERMANIA il 12/12/1974 avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in punto di riferibilità della condotta furtiva all'imputato (i fotogrammi sono sfocati e non consentono di distinguere né il volto né i lineamenti dell'autore del furto) - esula dal novero di quelli deducibili in sede di legittimità, poiché propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie, estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge processuale perché "si trattava, comunque, di furto di lievissima entità" - non enuclea alcun vizio riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed inoltre è generico laddove sembra invocare una circostanza attenuante non meglio precisata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente