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Ordinanza — n. 6376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BESHOI AGYBEY NAGUIB MAGALY nato il 14/06/1986 FRIGNANI LUCA nato a FERRARA il 13/07/1964 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; e osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Beshoi Agybey Naguib Magaly e di Frignani Luca per il reato di bancarotta semplice documentale.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Beshoi Agybey Naguib Magaly e di Frignani Luca per il reato di bancarotta semplice documentale.

Parole chiave

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immunità parziale attenuazione della pena bancarotta fraudolenta annullamento della dichiarazione di fallimento ammortamento del prestito pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BESHOI AGYBEY NAGUIB MAGALY nato il 14/06/1986 FRIGNANI LUCA nato a FERRARA il 13/07/1964 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; e osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di Beshoi Agybey Naguib Magaly e di Frignani Luca per il reato di bancarotta semplice documentale.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo entrambi vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti, a fronte del motivato diniego delle invocate attenuanti, da mere doglianze in punto di fatto tese a sollecitare una diversa valutazione di risultanze processuali.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 412/1/2022 Il Pre,sid