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Ordinanza — n. 6375/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6375/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MARCELLA nato a SALERNO il 22/12/1994 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Forte Marcella per il tentato furto, ai danni di un esercizio commerciale, di un abito da sera del valore di 46,90 euro; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione: - la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado; - la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. doveva essere concessa in ragione del valore economico del bene, appena 46,90 euro e della circostanza che il vestito è stato restituito e nessun danno si è verificato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6375/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia cosa di poco valore perdite economiche furto per mestiere tentato furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MARCELLA nato a SALERNO il 22/12/1994 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Forte Marcella per il tentato furto, ai danni di un esercizio commerciale, di un abito da sera del valore di 46,90 euro; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione: - la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado; - la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. doveva essere concessa in ragione del valore economico del bene, appena 46,90 euro e della circostanza che il vestito è stato restituito e nessun danno si è verificato;

Ritenuto che l'impugnazione è generica e manifestamente infondata in quanto: - la doglianza sulla motivazione per relationem non è scandita da alcuna analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; ignora completamente l'apparato motivazionale con il quale il giudice di secondo grado risponde, in maniera puntuale, ai motivi di gravame; - la doglianza sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. si limita a devolvere alla Corte di cassazione la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, profilo sul quale la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta; peraltro la circostanza che il danno non si sia effettivamente prodotto è irrilevante dato che viene in rilievo l'ipotesi del tentativo, considerato peraltro che il bene è stato restituito solo grazie all'intervento dei Carabinieri;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett osini Stefano --71DE