Ordinanza — n. 6372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SERGIO nato a BARI il 11/01/1960 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Drago Sergio per il furto di una borsa, prelevata dal bagagliaio di una vettura posteggiata lungo la pubblica via; Rilevato che con l'unico motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al riconducibilità della condotta alla propria responsabilità: - l'affermazione di colpevolezza si fonda sul rilievo che la persona offesa, Alba Chiara De Florio, aveva riconosciuto l'autore del furto nei locali della questura ove si era recata a denunciare il fatto; - tuttavia la De Florio non era stata presente al furto, ma aveva solo riconosciuto la persona che le aveva restituito la borsa; - l'unico testimone oculare era Cristoforo Ventura che non aveva operato alcun riconoscimento; - tale confusione, denunciata con l'atto di appello, non è stata risolta dal giudice di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che si tratta di motivazione immune da vizi che fornisce adeguata e logica valutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO SERGIO nato a BARI il 11/01/1960 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Drago Sergio per il furto di una borsa, prelevata dal bagagliaio di una vettura posteggiata lungo la pubblica via; Rilevato che con l'unico motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al riconducibilità della condotta alla propria responsabilità: - l'affermazione di colpevolezza si fonda sul rilievo che la persona offesa, Alba Chiara De Florio, aveva riconosciuto l'autore del furto nei locali della questura ove si era recata a denunciare il fatto; - tuttavia la De Florio non era stata presente al furto, ma aveva solo riconosciuto la persona che le aveva restituito la borsa; - l'unico testimone oculare era Cristoforo Ventura che non aveva operato alcun riconoscimento; - tale confusione, denunciata con l'atto di appello, non è stata risolta dal giudice di appello;
Ritenuto che l'impugnazione è generica poiché non si confronta con le effettive ragioni del decidere, poste a base della cd. "doppia conforme" di condanna: - Cristoforo Ventura ha assistito al furto della borsetta, ha avvisato la De Florio e gli ha detto che la medesima persona che si era impossessata della borsa, aprendo il bagagliaio della vettura, si era affiancato con il proprio veicolo a quello della De Florio e stava tentando di entrare nell'abitacolo; - la De Florio è sopraggiunta mentre l'autore del furto della borsetta era impegnato a forzare il portellone; - in tale occasione la De Florio ha notato le fattezze dell'autore del furto (che, fuggendo, le ha lanciato la borsa) e ha annotato tipologia e targa della vettura (una Suzuki Swift targata DG248YX); - quindi la De Florio ha riconosciuto, con certezza, l'imputato come l'uomo che stava cercando di forzare il portellone della sua vettura (il quale aveva la disponibilità della Suzuki Swift targata DG248YX), il quale, secondo quando riferito dal testimone oculare, era la medesima persona che poco prima si era impossessata della borsetta della De Florio prelevata dal bagagliaio della stessa vettura.
Considerato che si tratta di motivazione immune da vizi che fornisce adeguata e logica valutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Con