Ordinanza — n. 6371/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI VALENTINA nato a SEGRATE il 24/04/1990 avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Bianchi Valentina per il delitto di furto in abitazione aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6371/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Bianchi Valentina per il delitto di furto in abitazione aggravato.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI VALENTINA nato a SEGRATE il 24/04/1990 avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Bianchi Valentina per il delitto di furto in abitazione aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'identificazione della Bianchi quale autrice del reato ed alla mancata esclusione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono anzitutto privi del requisito della specificità, non confrontandosi compiutamente con la motivazione della sentenza che ha valutato una serie di elementi ulteriori rispetto a quelli menzionati dalla ricorrente ai fini della sua certa individuazione come l'autrice del reato. Non di meno, peraltro in maniera non meno generica, il ricorso articola censure che attengono al merito della valutazione del compendio probatorio indeducibili in questa sede. Intrinsecamente generica in quanto meramente assertiva è la doglianza introdotta con il secondo motivo con riguardo all'applicazione della recidiva.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/202