Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and generic complaints against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Lanza Meri and Ombini Valter inadmissible, upholding their conviction for aggravated attempted theft. The defendants argued for legal errors regarding identity, lesser charges, and sentencing, but the court found their submissions lacked the required specificity. Consequently, the appeals were rejected because they merely repeated generic grievances without substantively challenging the first-instance reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints without substantive critique of the decision's reasoning render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA MERI nato a CMA' DI CASTELLO il 19/02/1978 OMBINI VALTER nato a ROMA il 29/07/1975 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di Ombini Valter e Lanza Meri per il delitto di furto aggravato tentato e continuato.
2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'identificazione dell'Ombini e della Lanza quali autori dei fatti, alla mancata derubricazione degli stessi nel meno grave reato di danneggiamento, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo già precisato la sentenza impugnata come l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. già sia stata esclusa dal giudice di primo grado. I restanti motivi sono invece privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/2022 ti,,TO N C; LLEMA _____ _ 2022,