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Ordinanza — n. 6366/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCU IONUT MARINICA nato il 10/10/1996 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in riforma della pronunzia di primo grado ed esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha assolto Turcu Ionut Marina per il reato di furto ritenendo la particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in riforma della pronunzia di primo grado ed esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha assolto Turcu Ionut Marina per il reato di furto ritenendo la particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese procedimento in contumacia spese di difesa

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCU IONUT MARINICA nato il 10/10/1996 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, in riforma della pronunzia di primo grado ed esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., ha assolto Turcu Ionut Marina per il reato di furto ritenendo la particolare tenuità del fatto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto per l'omesso avviso al difensore della sua fissazione e la conseguente nullità del giudizio direttissimo.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità, nel corso del successivo giudizio direttissimo, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida (Sez. 3, Sentenza n. 36945 del 22/02/2019, Di Vece, Rv. 276886).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro n 111r Il Consi 111111 - nsore Il PrésiJente