Ordinanza — n. 6364/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIALARDO PIETRO nato a CASTELLANETA il 14/09/1990 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di Mangialardo Pietro per il delitto di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado rimodulava in senso favorevole all'imputato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di Mangialardo Pietro per il delitto di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado rimodulava in senso favorevole all'imputato la pena.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIALARDO PIETRO nato a CASTELLANETA il 14/09/1990 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di Mangialardo Pietro per il delitto di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado rimodulava in senso favorevole all'imputato la pena.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. I I P refy;‘,.nis i t e DEPOSITATO IN i ELLERIA 23\: 202