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Ordinanza — n. 6362/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6362/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRO EMILIANO nato a MANDURIA il 31/08/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di Pirro Emiliano per il delitto di furto in abitazione.

Regesto Legislator

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art. 606 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6362/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) e d) dell'art. 606 c.p.p. dedotto con riguardo all'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, si tratta di doglianze parimenti generiche non avendo evidenziato il ricorrente la decisività delle medesime, di cui nemmeno viene rivelato nel ricorso il contenuto.

Parole chiave

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imputazione di furto abbandono del procedimento per truffa risarcimento per atto illecito perseguimento penale per diffamazione reato di poca entità inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 606 c.p
e) e d) dell'art. 606 c.p.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRO EMILIANO nato a MANDURIA il 31/08/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di Pirro Emiliano per il delitto di furto in abitazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Quanto ai vizi di cui alle lett.

e) e d) dell'art. 606 c.p.p. dedotto con riguardo all'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, si tratta di doglianze parimenti generiche non avendo evidenziato il ricorrente la decisività delle medesime, di cui nemmeno viene rivelato nel ricorso il contenuto.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 12/1/2022 Il Consi Il Prqs