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Ordinanza — n. 6361/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6361/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC STANKO nato il 27/12/1965 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Stojanovic Stanko per il reato di contraffazione della propria carta d'identità.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6361/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Stojanovic Stanko per il reato di contraffazione della propria carta d'identità.

Parole chiave

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documenti d'identità falsificazione di valori di bollo ufficiali inganno sull'identità uso di un documento falso errore di persona identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC STANKO nato il 27/12/1965 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Stojanovic Stanko per il reato di contraffazione della propria carta d'identità.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la nullità della sentenza per l'erronea indicazione della data in cui è stata pronunziata. Vizi di motivazione in merito alla prova dell'attribuibilità del fatto all'imputato e violazione di legge in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che per costante insegnamento di questa Corte la mancanza o l'evidente erroneità della data della sentenza non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, G., Rv. 273196), come nel caso di specie alla luce di quanto risulta dalla stessa documentazione allegata al ricorso. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato, posto che l'alternativa logica su cui si fonda la decisione è corretta in assenza di concreti elementi - non indicati dal ricorrente - in grado di prospettare un ragionevole dubbio circa la possibilità che altri all'insaputa dell'imputato abbiano potuto contraffare la sua carta d'identità.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che la Corte non ha negato le attenuanti generiche in ragione della mancata ammissione dell'addebito, ma ha più semplicemente analizzato il comportamento processuale dell'imputato per evidenziare l'assenza di elementi positivi di valutazione cui ancorare, come necessario, il riconoscimento delle medesime.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/2022 Il Consigli stensore Il P3ily,,vat.e. • N.