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Ordinanza — n. 6357/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6357/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello diYha confermato la condanna di Moscato Antonio per il reato di cui all'art. 496 c.p., mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

Regesto Legislator

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art. 496 c.p, art. 599-bis c.p, art. 129 c.p, art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6357/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In data 4 gennaio 2022 il difensore ha trasmesso memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte dichiarazioni contraddittorie reticenza dolosa dei difetti mancanza di credibilità accertamento inesatto dei fatti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 496 c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello diYha confermato la condanna di Moscato Antonio per il reato di cui all'art. 496 c.p., mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art.
art. 599-bis c.p
496 c.p., mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO ANTONIO nato a GELA il 10/10/1985 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello diYha confermato la condanna di Moscato Antonio per il reato di cui all'art. 496 c.p., mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In data 4 gennaio 2022 il difensore ha trasmesso memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

3. In secondo luogo va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/1/2022 estensore Il Pregdent ( t DrPC7, TO IN O