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Ordinanza — n. 6354/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6354/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCI STEFANIA nato a TORINO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Adduci Stefania per il reato di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 114 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6354/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio, all'affermazione del concorso della Adduci nella consumazione del reato ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

Parole chiave

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attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa partecipazione al reato esame delle censure formali procedura di fallimento ancillare azione di partecipazione al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 114 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio, all'affermazione del concorso della Adduci nella consumazione del reato ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDUCI STEFANIA nato a TORINO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Adduci Stefania per il reato di furto pluriaggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio, all'affermazione del concorso della Adduci nella consumazione del reato ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di doglianze già ampiamente confutate dal giudice dell'appello con motivazione con la quale la ricorrente si è confrontata in maniera intermittente e comunque assertiva ovvero prospettando meri paralogismi. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trattasi di questione non già devoluta con il gravame di merito al giudice dell'appello e comunque trattasi di censura del tutto generica.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in • •as I- • stensore Il Pren te