Ordinanza — n. 6353/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESARIO NICOLA nato a BARLETTA il 03/08/1964 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Desario Nicola per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma dela pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il concorrente reato di denuncia di crediti inesistenti in quanto prescritto 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena e vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondata è la prima doglianza atteso che in occasione di precedenti condanne l'imputato ha già usufruito due volte del beneficio invocato. Generiche sono invece le restanti censure dei ricorrente, avendo la Corte adeguatamente giustificato la scelta di commisurare la pena accessoria a quella principale irrogata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESARIO NICOLA nato a BARLETTA il 03/08/1964 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Desario Nicola per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre in parziale riforma dela pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il concorrente reato di denuncia di crediti inesistenti in quanto prescritto 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito alla denegata concessione della sospensione condizionale della pena e vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie.
3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondata è la prima doglianza atteso che in occasione di precedenti condanne l'imputato ha già usufruito due volte del beneficio invocato. Generiche sono invece le restanti censure dei ricorrente, avendo la Corte adeguatamente giustificato la scelta di commisurare la pena accessoria a quella principale irrogata.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in R Il Pregi