Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANAOUI FATIHA nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI Manaoui Fatiha per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 367 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento falsificazione di monete falsità ideologica in documenti fatture fittizie mancata attuazione degli accordi illeciti permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 367 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANAOUI FATIHA nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI Manaoui Fatiha per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.

3. Il ricorso é inammissibile. Invero le doglianze della ricorrente consistono in mere censure in punto di fatto indeducibili in questa sede e comunque non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ancorato la prova della responsabilità dell'imputata ad una serie ulteriore di elementi rispetto a quelli sui quali si è concentrato il ricorso.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Priryljrumitre..;ìkt...., t DEpo -7-1',.70. !N C