Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANAOUI FATIHA nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI Manaoui Fatiha per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANAOUI FATIHA nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte dì Appello di Genova confermava la condanna di EI Manaoui Fatiha per i reati di simulazione di reato, falso in atto pubblico e soppressione di atto vero.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 367 c.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Invero le doglianze della ricorrente consistono in mere censure in punto di fatto indeducibili in questa sede e comunque non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ancorato la prova della responsabilità dell'imputata ad una serie ulteriore di elementi rispetto a quelli sui quali si è concentrato il ricorso.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Il Priryljrumitre..;ìkt...., t DEpo -7-1',.70. !N C