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Ordinanza — n. 6347/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6347/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6347/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICHA HADJ nato il 12/01/1962 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Aricha Hadj per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6347/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Aricha Hadj per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

Parole chiave

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contraffazione di merci arbitrato commerciale internazionale arbitratore regolamento arbitrale difesa contro le pratiche commerciali illecite fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICHA HADJ nato il 12/01/1962 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di Aricha Hadj per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha invece esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura con il gravame di merito - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 12/1/2022 Il Consi ere esten Il Prnee--- ,,, ,r 70 !N C "L