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Ordinanza — n. 6346/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6346/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTERISIO FABRIZIO nato a TORINO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Monterisio Fabrizio per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6346/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Monterisio Fabrizio per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione falsificazione di monete falsa dichiarazione della parte inadempimento reiterato modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTERISIO FABRIZIO nato a TORINO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di Monterisio Fabrizio per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva, sui presupposti per la cui applicazione la Corte ha motivato, contrariamente a quanto lamentato. Le restanti doglianze sono invece generiche e difettano dello specifico confronto con la motivazione della sentenza.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso /2022 Il Con ere estensor Il Pr9sidjn: D