Ordinanza — n. 6345/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGAROSSA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 09/03/1971 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Gangarossa Salvatore per i reati di violazione di domicilio e violenza privata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Gangarossa Salvatore per i reati di violazione di domicilio e violenza privata.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGAROSSA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 09/03/1971 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Gangarossa Salvatore per i reati di violazione di domicilio e violenza privata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il difetto di procedibilità per il reato di violazione di domicilio e violazione di legge in merito alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso é inammissibile perchè manifestamente infondato. In tal senso è sufficiente evidenziare che agli atti è presente la querela della persona offesa in data 3/11/2015 ad oggetto i fatti di cui al capo A) dell'imputazione, mentre l'aumento di pena disposto dalla Corte territoriale si riferisce al reato di violenza privata di cui al medesimo capo, ritenuto avere ad oggetto condotta autonoma e successiva a quella di violazione di domicilio, e non a quello di minaccia aggravata per il quale in primo grado è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3