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Ordinanza — n. 6343/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6343/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTTI EZIO nato a ASOLA il 12/05/1944 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mutti Ezio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 6343/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mutti Ezio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta divieto di finanziamento monetario sanzioni pecuniarie immunità parziale abbandono del procedimento per truffa caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTTI EZIO nato a ASOLA il 12/05/1944 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mutti Ezio per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del dolo del reato ed alla quantificazione della somma liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze, senza nemmeno precisare il tipo di vizio dedotto e senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom il 22/1/2022 o nsigl Il Presitd / DEPWiTATO IN CANCIt'i ' \ - 23