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Ordinanza — n. 6339/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6339/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURGU DAGLES nato il 17/11/1991 GURGU FLAVIUS COSTICA nato il 14/04/1985 GURGU SERGIU DAVID nato il 06/01/1984 DUTESCU CONSTANTIN MIHAITA nato il 10/12/1984 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva ritenuto Dagles, Flavius Costica, Sergiu David Gurgu e Constantin Mihaita Dutescu colpevoli del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti.

Parole chiave

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reati violenti reato flagrante vie di fatto reato di poca entità condotta colpevole corresponsabilità della vittima
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURGU DAGLES nato il 17/11/1991 GURGU FLAVIUS COSTICA nato il 14/04/1985 GURGU SERGIU DAVID nato il 06/01/1984 DUTESCU CONSTANTIN MIHAITA nato il 10/12/1984 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva ritenuto Dagles, Flavius Costica, Sergiu David Gurgu e Constantin Mihaita Dutescu colpevoli del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come gli operanti intervenuti avessero potuto constatare come gli imputati stessero ancora azzuffandosi, ognuno attivamente partecipando alla rissa ancora in corso. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7 ffla DEPOSATATO !N .LIEMA , 3