Ordinanza — n. 6337/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO ANTONIO nato a CATANIA il 08/05/1968 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Orazio Antonino Giuffrida colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 6337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO ANTONIO nato a CATANIA il 08/05/1968 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Orazio Antonino Giuffrida colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello in tema di reati di competenza del Giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali lamentati nel ricorso. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefa3o Palla 3,› DE! ....,-.3;TATO IN CAi