Sentenza — n. 6336/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARELLA DOMENICO nato a LARINO il 16/08/1953 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale, che aveva ritenuto Domenico Ciarella colpevole del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. 3 - Nelle more del giudizio è stata prodotta documentazione attestante la remissione della querela da parte della persona offesa nei confronti del ricorrente; così che il difensore insiste sul proscioglimento, per tale titolo, del prevenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen; Sentenza — n. 6336/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. 3 - Nelle more del giudizio è stata prodotta documentazione attestante la remissione della querela da parte della persona offesa nei confronti del ricorrente; così che il difensore insiste sul proscioglimento, per tale titolo, del prevenuto.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARELLA DOMENICO nato a LARINO il 16/08/1953 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale, che aveva ritenuto Domenico Ciarella colpevole del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. 3 - Nelle more del giudizio è stata prodotta documentazione attestante la remissione della querela da parte della persona offesa nei confronti del ricorrente; così che il difensore insiste sul proscioglimento, per tale titolo, del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile recando doglianze in fatto che non confutano la no illogica motivazione della Corte territoriale. Ciò nonostante, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l'intervenuta remissione della querela (il delitto contestato è procedibile a querela, trattandosi di furto non aggravato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Ciarella Domenico. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7i 14a- DEPOSITATO IN C LLERIA 2