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Ordinanza — n. 6335/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6335/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6335/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILLI FERNANDO nato a CAPPADOCIA il 13/03/1943 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava il fatto di bancarotta documentale ascritto a Fernando Lilli nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fall., rideterminando la pena principale e le pene accessorie nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione la ritenuta sussistenza del reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6335/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217 legge fall., rideterminando la pena principale e le pene accessorie nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione la ritenuta sussistenza del reato.

Parole chiave

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conti finanziari irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta omissione della contabilità produzione di documenti finanziari lotta contro la frode
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LILLI FERNANDO nato a CAPPADOCIA il 13/03/1943 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava il fatto di bancarotta documentale ascritto a Fernando Lilli nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fall., rideterminando la pena principale e le pene accessorie nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione la ritenuta sussistenza del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fosse emerso che il prevenuto non avesse consegnato tutte le scritture contabili della fallita, essendo del tutto irrilevante per la configurabilità del ritenuto delitto la possibilità di altrimenti ricostruire le vicende societarie. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste y Palla jczy