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Ordinanza — n. 6334/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6334/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6334/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CENSO MIRIA nato a PESCARA il 19/12/1965 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Mina Di Censo colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza della prevenuta.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 6334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza della prevenuta.

Parole chiave

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inganno sull'identità identificazione credibile dichiarazione mendace errore di persona identità dei fatti accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1 — La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Mina Di Censo colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CENSO MIRIA nato a PESCARA il 19/12/1965 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto Mina Di Censo colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza della prevenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non sussistessero margini di dubbio in ordine alla identità fra l'imputata e la persona che aveva reso false generalità, sia considerando l'inequivoco riconoscimento degli operanti, sia tenendo conto che la stessa era stata identificata nel luogo in cui era custodito l'autocarro condotto dalla persona che aveva reso false generalità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Sta •slao Scarlini Stef o Ralia-- DEPCTATO IN C LEN