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Ordinanza — n. 6332/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6332/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6332/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, escludendo una delle aggravanti contestata, riduceva la pena inflitta a Francesco Stante per i delitti di furto in abitazione in rubrica ascrittigli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravata di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6332/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravata di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - alla misura della pena.

Parole chiave

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furto aggravato aggravamento della pena reati violenti infrazione qualificata furto di lieve entità delitto contro i beni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, escludendo una delle aggravanti contestata, riduceva la pena inflitta a Francesco Stante per i delitti di furto in abitazione in rubrica ascrittigli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravata di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; - alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la porta dell'autorimessa fosse stata forzata dal prevenuto utilizzando un coltellino e quindi adoperando violenza sulle cose. 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste7