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Ordinanza — n. 6331/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISTA CARMINE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 08/11/1970 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, riduceva la pena inflitta a Carmine Lista, concedendogli le circostanze attenuanti generiche che dichiarava equivalenti alle aggravanti contestate in riferimento al delitto di furto ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso approfondimento del ruolo della titolare dell'utenza Antonietta Mautone.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso approfondimento del ruolo della titolare dell'utenza Antonietta Mautone.

Parole chiave

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circostanza attenuante furto di lieve entità furto aggravato aggravamento della pena indagine per furto permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISTA CARMINE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 08/11/1970 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, riduceva la pena inflitta a Carmine Lista, concedendogli le circostanze attenuanti generiche che dichiarava equivalenti alle aggravanti contestate in riferimento al delitto di furto ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso approfondimento del ruolo della titolare dell'utenza Antonietta Mautone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come risultasse accertato, anche dalla testimonianza assunta, che la titolare della fornitura si fosse da tempo allontanata dall'abitazione servita dall'illegale allaccio e come, del resto, fosse evidente che il prevenuto, occupando l'immobile in questione, sottraesse l'acqua all'ente erogatore senza versarne il corrispettivo. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7 DEPOC$,TA